Incentivi solare. Novità del Decreto FER 2019-21
/in solare /by Jill GoodmanIl nuovo decreto FER è stato approvato il 4 Luglio 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Agosto 2019 (n° 186). Introduce alcune significative novità, tra le quali la reintroduzione degli incentivi per il fotovoltaico e , soprattutto, un meccanismo di erogazione dell’incentivo che ha lo scopo di mitigare la spesa stessa a favore della massima diffusione possibile di potenza.
Fatte salve tali novità e le altre di cui si dirà appresso, il Nuovo DM FER si pone comunque in un’ottica di continuità con il precedente Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 (il “DM 2016”), al quale rinvia per definizioni, procedure e per tutta una serie di previsioni che vengono semplicemente confermate.
Obiettivi e strategia del Decreto
Gli obiettivi del nuovo decreto sono molto sfidanti e si inserisce in un momento delicato ed estremamente decisivo per aumentare in modo significativo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il decreto norma quindi un sistema incentivante a cui sarà possibile accedere nel trienno 2019-21.
D’altra parte, proprio per evitare quanto successo in passato, dove il maggior sostegno si distribuiva assieme ai maggiori capitali investiti, con la finale conseguenza di aver prodotto incredibili costi per le persone tutte che lo sostengono a favore dei privati, il decreto pone un tetto massimo alla spesa totale per incentivi pari a 5,8mld di €. Al 3 Maggio 2019 tale spesa era pari a 4,9mld€ e, considerando che tale cifra è in diminuzione per esaurimento dei flussi dalle precedenti richieste, vi è una buona probabilità che il decreto riesca rimanere nel solco di quanto già deciso nel DM 2016 in merito alla soglia superiore, favorendo comunque la ripartenza del mercato.
Rimangono escluse dal decreto tutte quelle tecnologie per la produzione di energia elettrica da rinnovabili oramai mature sia per diffusione, che per costi e quindi redditività associate: eolico off-shore, impianti a biogas, il geotermico, impianti a biomasse e bioliquidi, oceanica e solare termodinamico.
La strategia è quindi chiara, mantenere i costi dell’incentivo al di sotto di una soglia psicologica sostenibile in quanto pubblica, e favorire la diffusione di tecnologie per costi diretti o per dimensioni di sviluppo (quindi mercato di riferimento) ancora non pienamente convenienti.
Tanto spazio al fotovoltaico: il solare deve ripartire.
Come anticipato, il Nuovo DM FER vede dunque il ritorno dell’incentivazione al fotovoltaico, purché ricorrano determinate condizioni. Viene infatti confermato il divieto di incentivazione per gli impianti ubicati in aree agricole.
Le tariffe incentivanti per il solare partono dai seguenti valori:
- 105€/MWh per impianti tra 1 e 100 kWp;
- 90€/MWh per impianti tra 100kWp e 1MWp;
- 70€/MWh oltre 1MWp di potenza installata.
Per l’eternit è stata dedicata una specifica incentivazione: è stato introdotto un ulteriore sotto-gruppo costituito dagli impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Tali impianti beneficeranno di un premio pari aggiuntivo all’incentivo pari a 12 €/MWh.
Eliminato l’accesso diretto: l’iscrizione ai registri è obbligatoria, meglio non inventarsi esperti.
L’accesso agli incentivi potrà avvenire unicamente mediante iscrizione ai registri e partecipazione alle procedure competitive d’asta. Diversamente da quanto previsto nel DM 2016, pertanto, il Nuovo DM FER elimina l’accesso diretto per gli impianti di piccola taglia.
L’effetto finale sarà sicuramente quello disincentivare piccole iniziative o operatori non qualificati rimettendo in mano la filiera di gestione a chi il mercato non lo cavalca in modo solamente opportunistico ma contribuisce costantemente alla sua crescita qualificata.
Diminuisce inoltre la soglia di potenza al di sotto della quale è consentito optare per la tariffa omnicomprensiva erogata dal GSE (il quale procede al ritiro dell’intera energia immessa in rete), passata da 500 kW a 250 kW.
Registri ed aste comuni: la taglia dell’impianto fa la differenza.
Gli impianti – sia nuovi, ripotenziati o ristrutturati – con potenza tra 0 e 1 MW accedono tramite registri; mentre gli impianti con potenza superiore a 1 MW accedono tramite aste (al ribasso!).
Altro elemento di novità è il raggruppamento degli impianti in due categorie distinte per fonte energetica, ciascuna delle quali concorrerà nel medesimo registro o nella medesima procedura d’asta. Tali categorie sono:
- (A) eolico e fotovoltaico;
- (A-2) solo per i registri, impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di eternit;
- (B) idroelettrico e impianti alimentati a gas;
- ad esse si affianca poi la terza categoria degli impianti oggetto di rifacimento.
Sono previsti sette round di registri e aste, vale a dire uno ogni 4 mesi a partire dal primo a settembre 2019 e terminando con l’ultimo a settembre 2021:
Nr Procedura | Data di Apertura | Data di chiusura |
1 | 30/09/2019 | 30/10/2019 |
2 | 31/01/2020 | 01/03/2020 |
3 | 31/05/2020 | 30/06/2020 |
4 | 30/09/2020 | 30/10/2020 |
5 | 31/01/2021 | 02/03/2021 |
6 | 31/05/2021 | 30/06/2021 |
7 | 30/09/2021 | 30/10/2021 |
E’ anche possibile aggregarsi: possono essere presentati in un’unica richiesta più impianti appartenenti al medesimo gruppo e che abbiano (i) nel caso dei registri una potenza unitaria superiore a 20 kW e una potenza aggregata complessiva non superiore a 1 MW, e (ii) per le aste una capacità unitaria tra i 20 kW e i 500 kW e una potenza aggregata complessiva non superiore a 1 MW.
Nel caso delle aste, al ribasso, gli aggregati parteciperanno con la stessa riduzione percentuale riferita a tutti gli impianti che lo compongono. Vi sarà inoltre bisogno di un soggetto unico “Aggregatore” come richiedente ed ogni impianto dovrà rispondere di quanto dichiarato come requisiti generali e di priorità.
ATTENZIONE: vengono inseriti due principi parzialmente innovativi: (i) l’esclusione totale dello scorrimento della graduatorie (a differenza del DM 2016 il quale prevedeva lo scorrimento in caso di rinuncia entro 6 mesi da parte di soggetti che avevano avuto accesso agli incentivi), e (ii) una parziale apertura alla cessione degli impianti prima della sottoscrizione della convezione con il GSE penalizzata però con una riduzione del 50% della tariffa spettante (a differenza del DM 2016 in cui alla cessione conseguiva la perdita dell’intera tariffa).
Verranno introdotte inoltre delle procedure di verifica preventiva dei requisiti e delle priorità da parte del GSE, al fine di ridurre i contenziosi derivanti da attività di verifica ex-post. La documentazione presentata sarà quindi determinante.
CAUZIONE IN CONVENZIONE PER IL SOLARE: solo per il solare, il quale non veniva citato nel DM 2o16, potrà depositata una cauzione forfettaria di 1.000€MWp.
IMPORTANTE: la data di messa in esercizio dell’impianto fa da discriminante. Gli impianti possono beneficiare dei nuovi incentivi solo se i lavori pertinenti vengono avviati dopo la loro classificazione con i registri/le aste, a meno che (i) tali impianti fossero tra quelli a cui è stato concesso l’accesso diretto ai sensi del DM 2016 o (ii) tali impianti non fossero tra quelli rientranti nelle soglie dei registri/delle aste ai sensi del DM 2016 a condizione che entrino in funzione dopo la graduatoria secondo il Nuovo DM FER.
FOCUS REGISTRI: 770 MWp totali a disposizione.
7 registri per un totale di 770MWp di potenza da installare tra eolico e fotovoltaico in categoria A e A-2. Sembrerebbe molto ma in realtà così non è se si pensa che tale cifra è pari ad esempio al 3,5% della potenza solare totale installata, dovrà essere ripartita su più fonti e tecnologie, e si sviluppa su tre anni.
Per la categoria B il contingente totale è di 80 MWp.
Per la terza categoria di rifacimenti (revamping) il totale destinato è di 120MWp.
Per la categoria “sostituzione eternit”, sostituzione con fotovoltaico, è stato dedicato un contingente di potenza specifico di 800MW.
Tali bacini (contingenti) non saranno interscambiabili tra loro in quanto a capienze, anche qualora vi siano eccessi di richieste e rapide saturazioni di alcuni rispetto ad altri.
FOCUS REGISTRI: i criteri di priorità.
- Impianti realizzati su discariche e, cave o miniere esaurite, o su aree di pertinenza di discariche o su siti contaminati.
- A) con riferimento ai fotovoltaici realizzati in sostituzione di amianto, nella realizzazione su scuole, ospedali ed edifici pubblici
- B) nella connessione degli impianti in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW
- Riduzione della tariffa offerta dal richiedente, che in questo caso non può superare il 30% della tariffa (contro il 10% del DM 2016).
ATTENZIONE AI TEMPI DI REALIZZAZIONE: nell’ipotesi in cui gli impianti non dovessero entrare in esercizio entro i termini previsti ,fatta eccezione per il nuovo termine di 19 mesi per i fotovoltaici (24 mesi per gli impianti realizzati in sostituzione di coperture contenenti eternit)), viene confermata la riduzione della tariffa dello 0,5% al mese per un massimo di 6 mesi. Gli impianti che non dovessero entrare in esercizio entro il termine, perdendo così la tariffa, (fatta eccezione per coloro che rinunciano all’incentivo entro il sesto mese) e venissero riammessi con altra procedura, porterebbero una ulteriore specifica penalizzazione del 5% sulla nuova tariffa (nel DM 2016 era del 15%).
Inoltre, per gli impianti che accedono agli incentivi mediante registri e per la cui costruzione sono stati impiegati componenti rigenerati la tariffa di riferimento verrà ridotta del 20%.
FOCUS ASTE: potenza disponibile e priorità.
Il totale del contingente messo a disposizione per fotovoltaico ed eolico è di 5.500MWp (circa due volte e mezza la totale potenza solare installata in Lombardia). Molto più degli 800MW del DM 2016, ma registriamo che vi è un forte ritorno del solare e soprattutto dell’inclusione in questa categoria delle taglie comprese tra 1MW e 5MW prima escluse.
Relativamente alti anche gli altri contingenti, 110 MW complessivi per gli impianti di altre fonti e 620 MW per gli impianti oggetto di rifacimento.
Il Nuovo DM FER conferma, come requisito per partecipare alle procedure d’asta, la solidità finanziaria ed economica adeguata all’entità dell’intervento, dimostrata anche in questo sia attraverso la dichiarazione di un istituto bancario sia , in alternativa, attraverso la capitalizzazione del soggetto richiedente, calcolata secondo i medesimi criteri e le medesime proporzioni previste dal DM 2016.
Cosa accade per la priorità? I prezzi d’offerta faranno la differenza.
- Confermata al primo posto la riduzione percentuale dell’offerta, che in questo caso non potrà essere inferiore al 2% né superiore al 70% (rispetto al 40% del DM 2016). Tale dinamica è molto delicata perché potrebbe portare a valori distorsivi del mercato il quale ne risentirebbe una volta scaduta la fase di accesso agli incentivi, in quanto stabilizzato su prezzi non remunerativi dell’investimento. Inoltre il meccanismo prevede che se due o più operatori applicano il massimo ribasso del 70% ad un’asta, alla successiva il massimo ribasso sarà fissato all’80%, e così via al 90%.
- rating di legalità (riferimento al DM 2016)
- realizzazione degli impianti su discariche, cave o miniere esaurite, o su aree di pertinenza di discariche o su siti contaminati.
Nell’ipotesi in cui gli impianti non dovessero entrare in esercizio entro i termini previsti (i quali peraltro sono in parte coincidenti con quelli previsti dal DM 2016, fatta eccezione per il nuovo termine di 24 mesi per i fotovoltaici), viene confermata la decadenza dall’intera tariffa al termine di tale periodo, senza periodi di grazia ma nemmeno penalizzazioni per l’ipotesi di ammissione a procedure successive.
COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DELL’INCENTIVO NELLE ASTE AL RIBASSO?
Si tratta di un meccanismo a “due vie” parametrato sul prezzo zonale dell’energia: è un meccanismo estremamente complesso che richiederà esperienza e competenza da parte di chi dovrà effettivamente preparare l’asta.
Essendo la tariffa spettante uguale alla tariffa offerta, ovvero la tariffa incentivo meno il ribasso applicato, (da Articolo 6 – Comma 7 del decreto FER) “il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità individuate all’art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l’energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.”
Attenzione quindi ai giochi ribassisti di mercato! Offrire meno del valore di un PPA a mercato (circa 55€/MWh) potrebbe essere disastroso, offrire più del prezzo zonale dell’energia potrebbe essere impossibile. Accaparrarsi l’incentivo non sarà cosa facile e richiederà capacità da parte dell’azienda che realizza e gestisce l’impianto per saper gestire più formule contrattuali o più partner con l’obiettivo di mantenere sufficientemente redditizio l’investimento.
Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. Tra le ipotesi di estensione del periodo incentivante, oltre a quelle già previste dal DM 2016 (ivi incluso il caso in cui i prezzi zonali orari siano a zero per un periodo superiore a sei ore consecutive), ne viene aggiunta una nuova, rappresentata dalle fermate della produzione per la realizzazione di interventi di ammodernamento o potenziamento (purché non incentivati), riconosciuti come tali dal GSE, e per un periodo massimo di 12 mesi. I periodi variano da 20 anni (per la maggior parte dei casi) a 25/30 per determinate fonti o per impianti più grandi; il fotovoltaico beneficerà dell’incentivo per 20 anni.